Introduzione: L’impresa familiare è e rimane una impresa individuale, alla quale collaborano i familiari dell’imprenditore
L’impresa familiare è quella nella quale prestano, in modo continuativo, il proprio lavoro i familiari dell’imprenditore, laddove per familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado di parentela.
Dunque l’impresa familiare è e rimane un’impresa individuale, dove per i debiti della stessa risponde l’imprenditore con tutto il proprio patrimonio e le perdite della stessa sono imputabili sempre e solo all’imprenditore individuale.
Tuttavia, per le peculiarità che la caratterizzano, l’impresa familiare, su alcuni aspetti che la riguardano, trova una disciplina particolare, sia dal punto di vista civilistico (articolo 230-bis del codice civile), sia per quanto riguarda l’aspetto tributario (articolo 5 comma 4 del Testo unico imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986).
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, il legislatore ha previsto che gli utili prodotti dall’impresa familiare (non le perdite che, invece, restano totalmente imputate al titolare dell’impresa) vengano imputati anche ai familiari, nel limite del 49% di questi. Indipendentemente dall’effettiva percezione degli utili da parte dei familiari stessi.
Naturalmente, come è facilmente ravvisabile, si tratta di un aspetto non trascurabile in termini di minore tassazione, poiché un conto è tassare l’intero imponibile imputato all’imprenditore, un conto è ripartire, a fini fiscali, l’imponibile e tassarlo parte in capo all’imprenditore e parte in capo ai familiari.
Per poter beneficiare di tale particolare trattamento è necessario rispettare alcune condizioni.
L’impresa familiare, infatti, deve costituirsi, necessariamente per mezzo di scrittura privata autenticata o per mezzo di atto pubblico (necessita, pertanto, l’intervento del notaio). L’atto pubblico deve essere, ulteriormente, antecedente al periodo d’imposta per il quale si applica tale forma di tassazione.
Ossia, se l’impresa familiare si “costituisce” presso il notaio per atto pubblico, il giorno 30 0ttobre 2016, allora gli utili prodotti a partire dal periodo d’imposta 2017 potranno essere ripartiti secondo quanto detto in precedenza.
A tale riguardo, tuttavia, è intervenuto il notariato, con uno studio pubblicato quest’anno, il quale ha riconosciuto che se l’impresa inizia la propria attività nel corso dell’anno e contestualmente all’avvio dell’attività viene stipulato l’atto pubblico presso un notaio per la “costituzione” dell’impresa familiare, allora il beneficio della tassazione ripartita fra imprenditore e familiari può essere goduto già a partire dallo stesso esercizio fiscale nel corso del quale si costituisce l’impresa familiare.
Più in generale, va detto che perché si possa applicare la disciplina dell’imputazione del reddito dell’impresa familiare, oltre che all’imprenditore, anche ai familiari che prestano il proprio lavoro all’interno dell’impresa, è necessario che:
- L’impresa, come detto, si costituisca per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che dall’atto figurino il nominativo dei familiari e il rapporto di parentela con l’imprenditore;
- l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, delle quote di partecipazione dei familiari agli utili e l’attestazione che tali quote sono proporzionali alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- l’attestazione che il lavoro è stato prestato in modo continuativo nell’impresa
di Daniele Di Teodoro