La tassazione delle attività digitali
L’imposta sui servizi digitali (DST – Digital Services Tax) è un tributo introdotto in Italia dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successivamente modificato. Essa si applica ai ricavi derivanti da specifici servizi digitali forniti da imprese che superano determinate soglie di fatturato.
In particolare, la DST si rivolge a soggetti che operano nel settore digitale e che generano ricavi significativi attraverso attività come la pubblicità online, la fornitura di piattaforme digitali che mettono in contatto utenti o la vendita di dati generati dagli utenti stessi. L’obiettivo è tassare i ricavi ottenuti da queste attività, che spesso sfuggono alla tassazione tradizionale.
La Risoluzione 55/E del 7 ottobre 2025, introduce il nuovo codice tributo, “2703”, per il versamento dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali (DST), da effettuare entro il 30 novembre di ogni anno, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Inoltre, il codice tributo esistente “2700” viene ridenominato e destinato al versamento del saldo, da effettuare entro il 16 maggio dell’anno successivo.
Entrambi i codici devono essere riportati nella sezione “Erario” del modello F24, specificando l’anno di riferimento. Se il pagamento è effettuato da un rappresentante fiscale o da una società designata, è necessario indicare nel modello F24 i codici fiscali del soggetto passivo e del rappresentante/società, insieme al codice identificativo “72”.
Per eventuali interessi e sanzioni in caso di ravvedimento, si utilizzano i codici tributo “2701” e “2702”. I soggetti non residenti, privi di un conto corrente in Italia, possono effettuare il pagamento tramite bonifico in euro al Bilancio dello Stato, specificando nella causale il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.
Di Teodoro e Associati