Le sanzioni perla tardiva registrazione dei contratti di locazione
La Risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025 introduce importanti chiarimenti sulla gestione delle sanzioni per la tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale. Questo tema, spesso oggetto di dubbi, riguarda l’applicazione dell’articolo 69 del Testo Unico sull’Imposta di Registro (TUR).
In sostanza, la sanzione per la tardiva registrazione deve essere calcolata sull’imposta di registro relativa al canone della prima annualità, se il contribuente sceglie di pagare l’imposta annualmente. Per le annualità successive, invece, si applica una sanzione specifica per il ritardo nel versamento, prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997. Nel caso di contratti soggetti a cedolare secca, la normativa prevede una sanzione fissa: 150 euro per la registrazione tardiva e 250 euro per l’omessa registrazione.
Questa interpretazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha sottolineato come la sanzione debba essere proporzionata alla modalità di pagamento scelta dal contribuente. Se si opta per il pagamento annuale, la base imponibile per il calcolo della sanzione sarà il canone relativo alla prima annualità. Questo approccio garantisce maggiore equità, evitando che il contribuente che sceglie il pagamento annuale sia penalizzato rispetto a chi paga in un’unica soluzione.
Infine, la risoluzione invita gli Uffici competenti a riesaminare i procedimenti pendenti, applicando i principi chiariti dalla giurisprudenza. Questo rappresenta un passo avanti verso una gestione più chiara e uniforme delle sanzioni in materia di locazioni.
Di Teodoro e Associati