Di Teodoro e Associati

I prezzi delle transazioni infragruppo

Il Transfer Pricing, o prezzi di trasferimento, rappresenta un insieme di regole che disciplinano la determinazione del valore delle transazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo, ma situate in Paesi diversi. Questo meccanismo è essenziale per garantire che le operazioni infragruppo siano effettuate a condizioni di mercato, evitando manipolazioni fiscali e garantendo la corretta allocazione dei profitti.

Gli obiettivi delle normative sul Transfer Pricing  sono quella di evitare la manipolazione dei prezzi per ridurre l’imposizione fiscale (trasferendo basi imponibili da paesi a più alta tassazione verso paesi con il livello di imposizione fiscale più basso) e, al contempo garantire che le transazioni infragruppo rispettino il principio di libera concorrenza (arm’s length principle). Le regole sul TP garantisscono, inoltre il perseguimento dell’obiettivo di prevenire la doppia imposizione e favorire la trasparenza fiscale.

La disciplina del Transfer Pricing è regolata a livello internazionale dalle Linee Guida OCSE, che stabiliscono criteri per determinare prezzi equi nelle operazioni infragruppo. In Italia, la normativa è contenuta nell’articolo 110, comma 7, del TUIR, che impone l’applicazione di prezzi comparabili a quelli di mercato.

Metodi di determinazione del prezzo

Per stabilire il valore corretto delle transazioni infragruppo, si utilizzano diversi metodi:

  1. Comparable Uncontrolled Price (CUP) che prevede il confronto dei prezzi infragruppo: con prezzi di operazioni simili tra imprese indipendenti.
  2. Resale Price Method (RPM): è invece basato sul prezzo di rivendita del bene, al quale viene sottratto un margine di profitto.
  3. Cost Plus Method (CPM): questo metodo prevede, invece l’applicazione di un margine di profitto ai costi sostenuti.
  4. Il Transactional Net Margin Method (TNMM): prevede, invece un’analisi del margine netto di profitto rispetto a operazioni comparabili.
  5. Con il Profit Split Method (PSM) i profitti della singola transazione vengono suddivisi tra le entità coinvolte in base al valore economico apportato.

Le autorità fiscali monitorano attentamente il Transfer Pricing per evitare pratiche elusive. Le imprese devono documentare le operazioni infragruppo e dimostrare la conformità ai principi di mercato, evitando rettifiche fiscali e sanzioni.

Un’applicazione rigorosa delle normative sul Transfer Pricing consente di prevenire comportamenti opportunistici, assicurando che le imprese contribuiscano in modo equo alla fiscalità dei Paesi in cui operano. La crescente attenzione da parte degli enti regolatori rende indispensabile per le aziende adottare strategie di conformità solide e trasparenti, minimizzando il rischio di contestazioni e sanzioni.

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